Portiamo alla vostra conoscenza l’informativa pervenuta dal Ministero della Salute riguardante le disposizioni relative ai separatori di amalgama dentale previsti dall’art. 10 del Regolamento Europeo (UE) 2017/852 sul mercurio
“in base al comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell’acqua usata”
La nota allegata chiarisce che gli studi e le strutture odontoiatriche dovranno garantire la presenza di almeno un riunito dotato di separatore di amalgama, laddove gli studi provvedano a terapie nel corso delle quali si rimuova o si applichi amalgama dentale.
Vi segnaliamo inoltre che:
è utile che nel DVR di ogni singolo studio, nel quale si svolgano tali pratiche, sia definita la procedura di intervento e le misure di cautela previste per pazienti personale ausiliario e medici odontoiatri;
tutto l’amalgama trattenuto deve essere smaltito almeno 1 volta all’anno tramite
una ditta autorizzata al trattamento dei rifiuti pericolosi.
Clicca qui per leggere il Documento del Ministero della Salute.
Il Presidente ANDI Toscana
Dott. Stefano Mirenghi